AGENTE BIOLOGICO:
microrganismo (anche geneticamente modificato), coltura cellulare, endoparassita che potrebbe dar luogo ad infezioni, allergie, intossicazioni. Normativa di riferimento: DLvo 626/94.
AGENTE CANCEROGENO (Chimico):
Sostanza o preparato alla quale, secondo la D irettiva 67/548/CEE e s.m., è attribuita la fase di rischio R45 ("può provocare il cancro") o R49 ("può provocare il cancro per inalazione"). A tali sostanze devono aggiungersi i composti o i processi indicati nell'allegato VIII del DLvo 626/94 o in altre specifiche norme (amianto, amine aromatiche, cloruro di vinile monomero). Normativa di riferimento: DLvo 626/94, DLvo 277/91, DLvo 77/92, DLvo 962/82.
DATORE DI LAVORO:
soggetto titolare del rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore o responsabile dell'impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle P.A. si identifica con il dirigente avente potere di gestione individuato, comunque, con decreto degli organi di vertice dell'Amministrazione stessa.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.):
prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali. Non si intendono inclusi tra i D.P.I.: le uniformi, gli strumenti di autodifesa e dissuasione per la tutela dell'ordine pubblico, le attrezzature sportive, le attrezzature montate sui mezzi di trasporto stradali. Normativa di riferimento: DLvo 475/92, DLvo 626/94, DLvo 10/97.
ESPERTO QUALIFICATO:
soggetto (fisico, ingegnere, ecc.), in possesso di una speciale abilitazione ed iscritto in apposito albo presso l'Ispettorato del Lavoro, abilitato ad effettuare la valutazione dei rischi e la sorveglianza fisica in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del DLvo 230/95.
ILLUMINAMENTO:
fattore fisico in grado di incidere negli ambienti di lavoro, sia sui rischi per la sicurezza sia sui rischi per la salute. Viene misurato in lux come energia luminosa che incide su una superficie o in candele/cm2 come unità di misura di luminanza (intensità luminosa emessa, direttamente o in via riflessa, di una sorgente). Normativa di riferimento: DPR 303/56, DPR 547/55, DLvo 626/94.
LAVORATORE:
soggetto che presta lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro.
MEDICO AUTORIZZATO:
soggetto (medico del lavoro, radiologo, medico nucleare) in possesso di una speciale abilitazione ed iscritto in apposito albo presso l'Ispettorato del Lavoro, abilitato ad effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a Radiazioni Ionizzanti ed inseriti nella Categoria A di cui al DLvo 230/95.
MEDICO COMPETENTE:
medico in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro o equipollente o della autorizzazione ex art. 55 - DLvo 277/91, incaricato di svolgere la sorveglianza sanitaria.
MICROCLIMA:
insieme delle condizioni ambientali, riferite ad un ambiente confinato, determinate da: temperatura, umidità, irraggiamento, ventilazione, in grado di influire sul benessere termico dell'individuo che lavora in quell'ambiente. Normativa di riferimento: DLvo 303/56, DLvo 626/94.
MONITORAGGIO BIOLOGICO:
insieme di esami di laboratorio finalizzati allo studio della esposizione ad agenti chimici attraverso la ricerca diretta dei loro metaboliti (indicatori di esposizione), o degli effetti prodotti su organi bersaglio (indicatori di effetto).
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
figura eletta dai lavoratori, quale loro rappresentante nel servizio di prevenzione e protezione con funzioni consultive e con potere di accesso alla documentazione della sicurezza.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Responsabile per la Sicurezza):
figura designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate nel settore della sicurezza.
RUMORE:
manifestazione prodotta dalle vibrazioni, senza carattere di regolarità, di corpi che si diffondono in un mezzo elastico e che produce molestia, fastidio o danni anche permanenti. Ai fini prevenzionistici la esposizione viene misurata in dB(A) mediante calcolo del livello di esposizione individuale giornaliero o settimanale (LEPd, LEPw). Il livello di esposizione è l'energia sonora assorbita durante la giornata o settimana lavorativa rapportata ad un turno di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali. Le misure di tutela sono richieste per LEP > 80 dBA e sono differenziate per le fasce tra 80 e 85, tra 85 e 90, oltre 90. Normativa di riferimento: DLvo 277/91.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
è costituito dall'insieme delle persone, interne e/o esterne alla azienda, che opera per il datore di lavoro nella individuazione e prevenzione dei rischi lavorativi.
SORVEGLIANZA SANITARIA:
attività assicurata dal datore di lavoro attraverso il medico competente, mediante visite preventive, periodiche e relativi giudizi di idoneità, sui lavoratori esposti a particolari rischi per i quali la legge prevede il controllo sanitario periodico.
VIDEOTERMINALE:
unità costituita da uno schermo alfanumerico o grafico con le relative attrezzature ed accessori (tastiera, portadocumenti, mouse, ecc.), collocata in un posto di lavoro costituito da tavolo, sedia, ambiente circostante. Normativa di riferimento: DLvo 626/94.
VIGILANZA:
attività di controllo esercitata da organi statali e/o regionali (Ispettorato del Lavoro, USL, Corpo Nazionale dei VF, ecc.), con funzioni di P.G., sul rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Agli organi di vigilanza sono attribuite le potestà di "prescrizione", "disposizione" e "deroga" nei casi prescritti dalla legge. Normativa di riferimento: DPR 520/55, DLvo 626/94, DLvo 758/94.