STATUTO Regolamento.
1) Struttura Il comitato spontaneo nasce per le rivendicazioni dei diritti dei lavoratori si costituisce nelle forme previste dagli art.li 39 e 42 del Codice Civile. La forma giuridica di Comitato è modellata su una figura analoga alla Fondazione. l fondi si costituiscono con offerte dei singoli che, di regola, avendo ad oggetto beni mobili di modico valore, devono considerarsi dotazioni manuali (art.783 cod.civ.) e pertanto, non sono soggette alla forma dell'atto pubblico, richiesta per le donazioni (art.782 cod.civ.). Gli organizzatori, e coloro che assumono la gestione delle attività e della gestione dei fondi assumonola responsabilità della conservazione degli stessi e della realizzazionedelle iniziative. Nel caso in cui sono assunte obbligazioni verso terzi rispondono personalmente e solidamente tutti icomponenti del comitato(art.41). Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente(art.41). 2) a) Finalità Il comitato assume come finalità prioritarie e costitutive la tutela della salute dei lavoratori e della salubrità del posto di lavoro. In tal senso promuove iniziative interne al comitato, nei posti di lavoro e tra la collettività al fine di divulgare le conoscenze tecnico scientifiche nelle materie sopraindicate. Il comitato assume nella economia delle finalità su citate la tutela degli interessi diffusi nella collettività per ciò che concerne le problematiche ambientali. in particolar modo dell'impatto che i cicli produttivi determinano sull'ambiente, finalizzando le sue iniziative alla divulgazione del "rischio zero". Il comitato promuove altresì vertenze sociali e giuridiche atte a tutelare i lavoratori in merito alle questioni relative alle materie attinenti alla tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro. Il comitato si prefigge tra i suoi scopi costitutivi di divulgare e formare i lavoratori in merito ai diritti essenziali posti dallo statuto dei lavoratori, delle leggi ordinarie e speciali, aventi ad oggetto la condizione lavorativa ed economica da ricondurre al più generale principio del diritto alla salute.
b) Organismi
- DIRETTIVO E' l'organo sovrano e delibera a maggioranza sugli obbiettivi di cui al punto 2) del presente statuto. L'assemblea si riunisce di regola almeno tre volte l'anno, tranne che per comprovate esigenze di carattere straordinario su iniziativa del Presidente. di concerto con il coordinamento esecutivo. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale a maggioranza dei presenti e le modalità di composizione del fondo patrimoniale. statuendo le quote e i contributi che i singoli associati devono corrispondere. L'assemblea può deliberare l'apertura di un conto corrente in cui depositare il fondo patrimoniale e i relativi versamenti di quote associative. L'assemblea delibererà a maggioranza di presenti l'elezioni del Presidente e del Coordinamento esecutivo e può riservarsi il potere di revoca del mandato in caso di comprovati validi motivi attinenti alle finalità e al funzionamento complessivo di cui al presente statuto-regolamento. In casi straordinari di cui al capo a)l'assemblea può autoconvocarsi a maggioranza dei soci aderenti.
- PRESIDENTE Rappresenta il comitato nei rapporti con i terzi, ed ha funzione di rappresentanza processuale nei limiti fissati dal codice civile di cui al punto 1). Il presidente promuove le riunioni del coordinamento esecutivo proponendo l'ordine del giorno. Custodisce di concerto al coordinamento esecutivo il fondo patrimoniale e nel caso di apertura di conto corrente ne è l'intestatario. Il presidente redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo che dovrà essere approvata dal coordinamento esecutivo e dall'assemblea dei soci. Il presidente viene eletto di norma ogni anno dall'assemblea a maggioranza dei presenti. - Coordinamento esecutivo. E' formato da 12 membri ed è organo esecutivo dei deliberati assembleari e delle finalità di cui al punto 2 a) del presente statuto-regolamento. Il coordinamento esecutivo coadiuva ilPresidente nelle funzioni di cui al capo a). Delibera a maggioranza in merito alle iniziative ed alle attività di cui al punto 2 b) e alle funzioni di cui il capo a). Il coordinamento viene eletto di norma ogni anno dall'assemblea e può in casi straordinari di cui a capo a) richiedere la convocazione a maggioranza del coordinamento e dell'assemblea.
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Ultimo aggiornamento ( sabato 06 ottobre 2007 )
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